Art. 1

Art. 1

In vigore dal 18 dic 1986
1. Onde facilitare l'evoluzione strutturale del settore della pesca nel quadro degli orientamenti della politica comune della pesca, la Commissione può concedere, alle condizioni previste dal presente regolamento, un contributo finanziario comunitario alle azioni intraprese nei campi seguenti : a)ristrutturazione, rinnovo e ammodernamento della flotta da pesca ; b)sviluppo dell'acquicoltura e sistemazione di zone marittime protette ai fini di una migliore gestione della fascia costiera di pesca ; c)riorientamento dell'attività peschereccia mediante campagne di pesca sperimentale e associazioni temporanee di imprese ; d)adattamento delle capacità di pesca mediante l'arresto temporaneo o definitivo dell'attività di taluni pesche- recci ; e)attrezzatura dei porti da pesca ai fini di un miglioramento delle condizioni di produzione e di sbarco dei prodotti ; f)prospezione di nuovi sbocchi per i prodotti provenienti da specie eccedentarie o scarsamente sfruttate. 2. Le azioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e d), devono rientrare nei programmi di orientamento pluriennali di cui al titolo I. 3. L'azione di cui al paragrafo 1, lettera e), deve rien- trare nei programmi specifici di cui all' del regolamento (CEE) n. 355/77. TITOLO I Programmi pluriennali di orientamento
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