Art. 5

Art. 5

In vigore dal 18 dic 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1986. Per il Consiglio Il Presidente M. JOPLING (1) GU n. L 304 del 30. 10. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.
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