Art. 1 · L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/86 è modificato come segue:

Art. 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/86 è modificato come segue:

In vigore dal 18 dic 1986
1) il comma unico diventa paragrafo 1; 2) è aggiunto il seguente paragrafo 2; « 2. Tuttavia, i dazi doganali risultanti dall'applicazione del paragrafo 1 non si applicano ai prodotti delle sottovoci 03.01 A I c), 03.01 A I d) e 03.01 A IV b) della tariffa doganale comune per i quali sia fornita la prova che erano in viaggio verso la Comunità il giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento. Gli interessati devono fornire la prova, soddisfacente per le autorità doganali competenti, che è soddisfatta la condizione di cui al primo comma, mediante qualsiasi documento doganale e di trasporto stradale, ferroviario o marittimo. ».
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