Art. 2
In vigore dal 17 dic 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(2) GU n. L 339 del 2. 12. 1986, pag. 10.
(3) GU n. L 21 del 29. 1. 1982, pag. 3.
(4) GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 41.
Storico versioni
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