Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 643/86 è modificato come segue:
In vigore dal 17 dic 1986
1. Nell' il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
« 1. I massimali indicativi di cui all'articolo 251, paragrafo 1, dell'atto di adesione, fissati per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 1987, sono indicati nell'allegato. »
2. Nell' il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:
« 3. Per quanto riguarda le rose e i garofani che rientrano nella sottovoce ex 06.03. A e le piante ornamentali della sottovoce ex 06.02.D (codice Nimexe 06.02.96 e 06.02.99) della tariffa doganale comune, i massimali sono ripartiti nel modo indicato in allegato. »
3. L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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