Art. 1

Art. 1

In vigore dal 11 dic 1986
1. Dal 1o gennaio al 31 dicembre 1987, il dazio della tariffa doganale comune applicabile all'importazione dei prodotti sotto indicati è sospeso al livello e nei limiti di un contingente tariffario comunitario indicati a lato: 1.2.3.4.5 // // // // // // Numero d'ordine // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Volume del contingente // Dazio contingentale // // // // // // 09.1929 // ex 08.10 D // « Boysenberries », congelati, senza aggiunta di zucchero, destinati a tutte le trasformazioni eccetto la produzione di marmellata interamente a base di « boysenberries » // 1 500 t // 15 % // // // // // Nei limiti di detto contingente tariffario, la Spagna ed il Portogallo applicano dazi calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia nell'atto di adesione. 2. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in uno Stato membro ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente. 3. I prelievi effettuati secondo il paragrafo 2 sono validi fino alla fine del periodo contingentale.
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