Art. 1
In vigore dal 10 dic 1986
In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1562/85, il termine ultimo per la stipula dei contratti relativi ai limoni destinati ad essere consegnati all'industria nel periodo che intercorre tra il 1o dicembre 1986 e il 31 maggio 1987 è fissato al 31 dicembre 1986.
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