Art. 2

Art. 2

In vigore dal 9 dic 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1986. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente (1) GU N. L 352 del 17. 12. 1985, pag. 192.
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