Art. 3

Art. 3

In vigore dal 2 dic 1986
Gli interessati ai sensi dell', paragrafo 1, sono invitati a trasmettere anteriormente al 1o gennaio 1987 all'organismo competente della Danimarca proposte particolareggiate concernenti le azioni previste dall', paragrafo 1. In caso di inosservanza del termine suddetto, la proposta è considerata nulla e non avvenuta.
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