Art. 1 · 1. Il presente regolamento stabilisce:

Art. 1

1. Il presente regolamento stabilisce:

In vigore dal 1 dic 1986
a) le condizioni d'intervento delle autorità doganali nel caso di dichiarazioni per l'immissione in libera pratica di merci sospettate di essere merci contraffatte, e b) le misure che le autorità competenti devono prendere nei riguardi delle merci anzidette qualora sia stabilito che esse sono effettivamente merci contraffatte. 2. Ai sensi del presente regolamento si intende per: a) merce contraffatta: qualsiasi merce recante indebitamente un marchio di fabbrica o di commercio che sia identico ad un marchio validamente registrato per tali merci nello o per lo Stato membro nel quale le merci sono dichiarate per l'immissione in libera pratica o che sia tale da non poter essere distinto da esso negli aspetti sostanziali e che pertanto violi i diritti del titolare del marchio in questione in base alla legislazione di tale Stato membro; b) titolare del marchio: il titolare del marchio di fabbrica o di commercio e qualsiasi altra persona autorizzata a usare detto marchio o il loro rappresentante. 3. Il presente regolamento non è applicabile alle merci recanti un marchio di fabbrica o di commercio con il consenso del titolare di tale marchio, ma dichiarate per l'immissione in libera pratica senza il consenso del titolare. Lo stesso dicasi delle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica, recanti un marchio di fabbrica o di commercio in condizioni diverse da quelle convenute con il titolare di tale marchio. TITOLO II Divieto di immissione in libera pratica delle merci contraffatte
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