Art. 4

Art. 4

In vigore dal 1 dic 1986
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 della convenzione TIR le irregolarità constatate conformemente all', paragrafo 1, si considerano rilevate nello Stato membro che la spedizione TIR ha lasciato da ultimo. Tuttavia, le constatazioni si considerano fatte nello Stato membro di entrata qualora l'irregolarità constatata costituisca solo una infrazione alle leggi e ai regolamenti vigenti in questo Stato membro oppure qualora sia constatata un'eccedenza in questo stesso Stato. Senza pregiudizio dell'esercizio delle azioni penali, la riscossione dei dazi ed altre imposte esigibili è effettuata conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dello Stato membro in cui si considera che siano state effettuate le constatazioni.
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