Art. 3
In vigore dal 1 dic 1986
1. Le constatazioni effettuate dalle autorità dell'ufficio di entrata di uno Stato membro per l'applicazione del presente regolamento hanno, nello Stato membro che la spedizione TIR ha attraversato da ultimo, il medesimo valore probante delle constatazioni effettuate dalle autorità di tale Stato membro.
2. Le autorità competenti degli Stati membri si trasmettono, se necessario, le constatazioni, i documenti, le relazioni, i verbali e le informazioni inerenti alle spedizioni TIR, nonché alle irregolarità constatate.
Storico versioni
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