Art. 2

Art. 2

In vigore dal 1 dic 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatt a Bruxelles, il 1o dicembre 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6. (2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 27. (3) GU n. L 105 del 22. 4. 1986, pag. 15. (4) GU n. L 206 del 30. 7. 1986, pag. 23. (5) GU n. L 298 del 12. 11. 1985, pag. 9. (6) GU n. L 294 del 17. 10. 1986, pag. 8.
Storico versioni

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