Art. 2

Art. 2

In vigore dal 26 nov 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Senza pregiudizio dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2176/84 e di qualsiasi altra decisione del Consiglio, il presente regolamento è applicabile fino all'entrata in vigore di un atto del Consiglio istitutivo di misure definitive, ma, al più tardi, fino alla fine di un periodo di due mesi a decorrere dall'8 dicembre 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 26 novembre 1986. Per il Consiglio Il Presidente P. WALKER (1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1. (2) GU n. L 221 del 4. 8. 1986, pag. 16.
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