Art. 77

Art. 77

In vigore dal 24 nov 1986
Il presente regolamento entra in vigore il 1g gennaio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 24 novembre 1986. Per il Consiglio Il Presidente G. HOWE ALLEGATO I Elenco delle merci (aiuti alla produzione) ed utilizzazioni di cui all': a) Catalizzatori, acceleratori, rallentatori o inibitori di reazioni chimiche. b) Merci atte a creare un ambiente fisico o chimico indispensabile per effettuare talune operazioni di perfezionamento: 1) gas come l'idrogeno, l'elio, l'argon e il diossido di carbonio (CO2); carbone di legna, solventi come l'acido acetico; 2) preparazioni antiossidanti, ad esempio le preparazioni aggiunte ai bagni di stagno per la saldatura a catena o la stagnatura; 3) preparazioni antischiuma e preparazioni maceranti; 4) preparazioni per la captazione, per effetto elettrostatico, di polveri e altre particelle che diversamente sarebbero presenti nell'atmosfera durante la lavorazione delle merci, operazione cha va invece effettuata in ambiente privo di impurità; 5) sostanze per rivestimenti (ad esempio: stearato di zinco), indispensabili per la messa in forma di elementi mediante trafilatura, stampaggio, goffraggio, estrusione o tecniche affini; 6) rivestimenti per la sformatura (per isolare gli stampi dalla materia da plasmare); 7) preparazioni che facilitano l'esecuzione delle operazioni di perfezionamento o la messa in opera di merci da montare su altre merci; 8) leganti di materie da agglomerare, ad esempio: paraffina e altre sostanze atte a legare i miscugli non agglomerati di carburi metallici durante il loro sinteraggio. c) Merci necessarie per proteggere le merci d'importazione durante o dopo la loro lavorazione: 1) maschere (nastri adesivi, carta), per proteggere talune parti dei prodotti semilavorati o dei prodotti in causa durante le operazioni di perfezionamento effettuate su altra parte degli stessi; 2) polvere utilizzata per evitare la deformazione delle lamiere o dei pezzi di modesto spessore durante la brasatura; 3) inibitori o stabilizzanti (ad esempio: preparazioni antiruggine), fogli di plastica ed altri rivestimenti monouso, destinati a proteggere le merci d'importazione durante il loro magazzinaggio, i prodotti compensatori da sottoporre a perfezionamento complementare e/o detti prodotti pronti per la consegna. d) Preparazioni per il trattamento delle merci, ad esempio: 1) solventi, smacchiatori, detergenti e prodotti affini, ma solo nella misura in cui vengono utilizzati per la pulitura, sia di merci d'importazione oggetto di operazioni di perfezionamento, sia di prodotti in lavorazione o finiti; 2) abrasivi e levigatori sotto forma di polveri, paste o emulsioni; 3) oli, gas e composizioni speciali per la tempera o l'indurimento superficiale dei pezzi in acciaio o in altre materie; 4) prodotti di oliatura. e) Masse filtranti, argille attive ed altre sostanze per la filtratura (per incollatura, filtropressa o altro sistema) delle merci da mettere in opera o dei prodotti in lavorazione. f) Materiali scambio di ioni e membrane scambi di ioni. g) Carburanti e lubrificanti necessari per la sperimentazione di prodotti compensatori. h) Carburanti necessari per scoprire eventuali imperfezioni delle merci d'importazione da riparare. i) Lubrificanti necessari per la sperimentazione, la calibrazione, l'aggiustaggio o la sformatura dei prodotti compensatori. ALLEGATO II MODELLO DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI PERFEZIONAMENTO ATTIVO DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI PERFEZIONAMENTO ATTIVO in data .............................. NB: Se possibile le seguenti informazioni devono essere fornire nell'ordine. Quelle che si riferiscono alle merci o ai prodotti sono fornite in relazione a ciascun tipo di merci o prodotti. Il richiedente fornisce le informazioni che si ritiene siano in suo possesso. 1. Nome o ragione sociale e indirizzo: a) del richiedente: . . b) dell'operatore (¹): . 2. Regime previsto (²): a) Sistema della sospensione: . b) Sistema del rimborso: . 3. Modalità particolari previste (²): a) Compensazione per equivalenza: . b) Esportazione anticipata: . c) Traffico triangolare: . 4. Merci destinate a subire le operazioni di perfezionamento e giustificazione della domanda: a) Designazione commerciale e/o tecnica (³): . b) Indicazioni relative alla classificazione nella tariffa doganale comune (%): . c) Quantità prevista (¹): . d) Valore previsto (¹): . e) Origine ((): . f) Codice ()): . 5. Prodotti compensatori ed esportazione prevista: a) Designazione commerciale e/o tecnica (³): . b) Indicazioni relative alla classificazione nella tariffa doganale comune (%): . . c) Prodotti compensatori principali: . d) Esportazione prevista ( 7): . 6. Tasso di rendimento (§): . 7. Natura del processo di perfezionamento: . 8. Luogo in cui avviene l'operazione di perfezionamento: . 9. Durata ritenuta necessaria per: a) realizzare le operazioni di perfezionamento (¹*): . b) smerciare i prodotti compensatori (¹¹): . c) l'approvvigionamento e il trasporto verso la Comunità delle merci non comunitarie (¹²): . 10. Mezzi d'identificazione richiesti: . 11. Ufficio doganale previsto per l'espletamento delle formalità relative: a) alle merci di importazione: . b) ai prodotti compensatori: . 12. Durata prevista dell'autorizzazione (¹³): . 13. Merci equivalenti (¹%): . 14. Importatore autorizzato a vincolare le merci al regime (¹¹): . 15. Estremi di autorizzazioni rilasciate negli ultimi tre anni per merci identiche a quelle oggetto della presente domanda: . Data: . Firma: . Note (relative alle domande) ¹(¹) Da indicare quando si tratta di una persona diversa dal richiedente. ¹(²) Indicare il sistema e/o le modalità particolari previste. ¹(³) Questa indicazione deve essere fornita in termini sufficientemente chiari e precisi per consentire all'autorità doganale di deliberare sulla domanda, e, in particolare, di decidere se, stando alle informazioni ricevute, siano da considerarsi soddisfatte le condizioni economiche e, nel caso in cui sia preso in considerazione il sistema della compensazione per equivalenza, se siano soddisfatte le condizioni per la concessione di questo sistema. ¹(%) Questa indicazione, fornita unicamente a titolo orientativo, può limitarsi alla voce tariffaria nel caso in cui l'indicazione della sottovoce tariffaria non sia necessaria per consentire il rilascio dell'autorizzazione ed il corretto svolgimento delle operazioni di perfezionamento. Nel caso in cui sia previsto il sistema della compensazione per equivalenza, indicare la sottovoce tariffaria. ¹(¹) Queste indicazioni possono essere omesse qualora il codice indicato alla lettera f) sia uno dei seguenti: 6101, 6301, 6302, 6201 o 6107. ¹(() Indicare il paese d'origine. ¹()) Indicare, mediante i codici qui di seguito elencati, completati se del caso, da altre informazioni, i motivi per cui non sono lesi gli interessi dei produttori comunitari: Se si tratta di una delle seguenti operazioni: - Contratto di lavorazione per conto concluso con una persona stabilita al di fuori della Comunità, da precisare nella domanda:Codice 6201 - Operazione priva di carattere commerciale:Codice 6202 - Riparazioni, comprese revisione o messa a punto:Codice 6301 - Manipolazioni usuali di cui alla direttiva 71/235/CEE (¹):Codice 6302 - Operazione da realizzare successivamente in uno o più Stati membri con merci d'importazione che abbiano già formato oggetto di autorizzazione rilasciata secondo i codici da 6101 a 6107:Codice 6303 - Operazioni relative a merci il cui valore, per specie e per anno civile, non è superiore all'importo indicato all':Codice 6400 Se le merci contemplate nella domanda non sono disponibili nella Comunità: - perché non vi sono prodotte:Codice 6101 oppure - perché vi sono prodotte in quantità insufficiente:Codice 6102 oppure - perché i fornitori comunitari non sono in grado di mettere dette merci a disposizione del richiedente entro termini convenienti:Codice 6103 Se merci dello stesso tipo sono prodotte nella Comunità ma non possono essere utilizzate: - poiché il loro prezzo rende economicamente impossibile l'operazione commerciale prevista:Codice 6104 oppure - poiché non hanno la qualità e le caratteristiche necessarie per permettere all'operatore di produrre i prodotti compensatori richiesti:Codice 6105 oppure - poiché non sono conformi ai requisiti richiesti dall'acquirente dei prodotti compensatori nei paesi terzi (ad esempio, per motivi tecnici o commerciali):Codice 6106 oppure - poiché i prodotti compensatori devono essere ottenuti da merci per le quali è richiesto il perfezionamento, al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni relative alla tutela della proprietà industriale e commerciale (ad esempio, rispetto di un brevetto, di una marca):Codice 6107 Se si tratta dell'applicazione dell': lettera a):Codice 7001 lettera b):Codice 7002 lettera c):Codice 7003 Se si tratta di altri motivi (da precisare):Codice 8000 ¹( 7) Questa indicazione va fornita quando si chieda di avvalersi del sistema della sospensione. Precisare in tal caso le possibilità di esportazione dei prodotti compensatori. ¹(§) Indicare il tasso di rendimento previsto o fare una proposta per la sua determinazione. (¹*) Da questa indicazione, che deve essere fornita relativamente ad una data parte di merci (ad esempio, per unità o quantità), deve risultare la durata media prevista delle operazioni di perfezionamento relativamente a questa parte. (¹¹) Questo termine decorre dalla fine delle operazioni di perfezionamento sino al momento dell'esportazione dei prodotti compensatori ottenuti. (¹²) Da indicare solo se è prevista la modalità dell'esportazione anticipata. (¹³) Indicare il termine entro cui è prevista l'importazione delle merci destinate a subire le operazioni di perfezionamento. (¹%) Indicare, unicamente se è previsto il sistema della compensazione per equivalenza, la sottovoce tariffaria, la qualità commerciale e le caratteristiche tecniche delle merci equivalenti per consentire all'autorità doganale di effettuare i necessari confronti tra le merci di importazione e le merci equivalenti nonché raccogliere le altre informazioni per l'eventuale applicazione dell'. (¹¹) Indicare, unicamente se è previsto il sistema del traffico triangolare, il nome o la ragione sociale e l'indirizzo. (¹) GU n. L 143 del 29. 6. 1971, pag. 28. MODELLO DI AUTORIZZAZIONE DI PERFEZIONAMENTO ATTIVO AUTORIZZAZIONE DI PERFEZIONAMENTO ATTIVO in data .............................. NB: L'autorizzazione deve comportare i riferimenti alla domanda. Quando le indicazioni sono fornite facendo riferimento alla domanda, questa forma parte integrante dell'autorizzazione. Se possibile, i seguenti dati devono essere forniti nell'ordine: 1. Nome o ragione sociale e indirizzo: a) del titolare dell'autorizzazione: . b) dell'operatore (¹): . 2. Sistema autorizzato (²): a) Sistema della sospensione: . b) Sistema de rimborso: . 3. Modalità (²): a) Compensazione per equivalenza: . b) Esportazione anticipata: . c) Traffico triangolare: . 4. Merci destinate a subire le operazioni di perfezionamento (³): a) Designazione commerciale e/o tecnica: . b) Indicazioni relative alla classificazione nella tariffa doganale comune: . c) Quantità prevista: . d) Valore previsto: . 5. Prodotti compensatori (³): a) Designazione commerciale e/o tecnica: . b) Indicazioni relative alla classificazione nella tariffa doganale comune: .. c) Prodotti compensatori principali: . 6. Tasso di rendimento o metodo per stabilire tale tasso: (%): . 7. Natura del perfezionamento: . 8. Luogo in cui avviene l'operazione di perfezionamento: . 9. Termini per l'assegnazione di una delle destinazioni doganali di cui all' o 27 del regolamento di base (¹): 10. Termini per vincolare le merci non comunitarie al regime ((): . 11. Mezzi d'identificazione adottati: . 12. Autorità doganale abilitata a controllare: a) l'importazione delle merci: . b) le destinazioni previste all' o 27 del regolamento di base: . c) il regolare svolgimento delle operazioni di perfezionamento: . 13. Durata di validità ()): . 14. Merci equivalenti ( 7): . 15. Importatore autorizzato a vincolare le merci al regime (§): . 16. Data di riesame delle condizioni economiche (¹*): . Data: . Firma: . Note (relative all'autorizzazione) ¹(¹) Da precisare quando si tratta di una persona diversa dal titolare dell'autorizzazione. ¹(²) Indicare il sistema autorizzato e/o le modalità particolari. ¹(³) Queste indicazioni sono fornite nella misura necessaria per consentire agli uffici doganali di controllare l'utilizzazione dell'autorizzazione in particolare per quanto riguarda l'applicazione dei tassi di rendimento previsti o da prevedere e, per quanto riguarda la quantità e il valore, tenuto conto delle condizioni economiche prese in considerazione. Le indicazioni relative alla quantità ed al valore possono essere fornite riferendosi ad un periodo di importazione. L'indicazione, quando si riferisce ai prodotti compensatori, deve distinguere i prodotti principali dai prodotti secondari. ¹(%) Indicare il tasso di rendimento o le modalità in base alle quali l'autorità doganale abilitata a controllare il regolare svolgimento delle operazioni di perfezionamento deve fissare questo tasso. Qualora il rendimento sia quello risultante dalle scritture contabili del titolare dell'autorizzazione, apporre l'indicazione: «scritture del titolare». ¹(¹) Questo termine corrisponde alla durata necessaria per effettuare le operazioni di perfezionamento di una quantità determinata di merci d'importazione e per lo smercio dei prodotti compensatori corrispondenti. ¹(() Da indicare se è utilizzata la modalità dell'esportazione anticipata. ¹()) Qualora le condizioni giustifichino il rilascio dell'autorizzazione per un periodo superiore a due anni, la durata di validità concessa o, a seconda del caso, l'indicazione «durata illimitata» da apporre al punto 13 deve essere accompagnata dalla clausola di riesame previsto al punto 16. ¹( 7) Indicare, soltanto se è preso in considerazione il sistema della compensazione per equivalenza, la sottovoce tariffaria, la qualità commerciale e le caratteristiche tecniche delle merci equivalenti. ¹(§) Indicare, soltanto se è autorizzato il sistema del traffico triangolare, il nome o la ragione sociale e l'indirizzo. (¹*) Vedi nota 7. ALLEGATO III ELENCO DELLE MERCI PER LE QUALI IL VALORE DI CUI ALL', PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO DI BASE È FISSATO A 100 000 ECU >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO IV DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA COMPENSAZIONE PER EQUIVALENZA E ALL' ESPORTAZIONE ANTICIPATA PER TALUNI MERCI Risi I risi di cui alle sottovoci 10.06 B I o II della tariffa doganale comune sono da considerarsi merci equivalenti ai risi importati compresi nella stessa sottovoce della tariffa doganale comune solo se appartengono alla medesima rubrica ed hanno un rapporto lunghezza/larghezza compreso nella medesima suddivisione di rubrica. Le rubriche per il riso nonché i rapporti lunghezza/larghezza sono i seguenti: >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> Il rapporto lunghezza/larghezza viene determinato misurando la lunghezza e la larghezza di 100 grani di riso e dividendone la lunghezza totale per la larghezza totale. Se i grani non possono essere classificati nelle colonne 2 e 3 della stessa rubrica e sottodivisione di rubrica, le condizioni per rientrare nella rubrica e sottodivisione di rubrica sono determinate unicamente in base al rapporto lunghezza/larghezza (colonna 3). Ceneri e residui di rame e delle sue leghe della voce ex 26.03 e cascami e rottami di rame e delle sue leghe della sottovoce ex 74.01 della tariffa doganale comune Il ricorso alla compensazione per equivalenza per l'esportazione di ceneri, residui, cascami e rottami sopra indicati è vietato. ALLEGATO V TASSI FORFETTARI DI RENDIMENTO >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO VI INF5 Originale BOLLETTINO D'INFORMAZIONE N. A / 000000 PERFEZIONAMENTO ATTIVO TRAFFICO TRIANGOLARE >SPAZIO PER TABELLA> INF5 Copia N. 1 BOLLETTINO D'INFORMAZIONE N. A / 000000 PERFEZIONAMENTO ATTIVO TRAFFICO TRIANGOLARE >SPAZIO PER TABELLA> INF5 Copia N. 2 BOLLETTINO D'INFORMAZIONE N. A / 000000 PERFEZIONAMENTO ATTIVO TRAFFICO TRIANGOLARE >SPAZIO PER TABELLA> INF5 Copia N. 3 BOLLETTINO D'INFORMAZIONE N. A / 000000 PERFEZIONAMENTO ATTIVO TRAFFICO TRIANGOLARE >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO VII Elenco dei prodotti compensatori ai quali può applicarsi la tassazione specifica di cui all', paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento di base >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO VIII REGIME DEL PERFEZIONAMENTO ATTIVO Informazioni fornite a norma dell', paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3677/86 >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO IX REGIME DEL PERFEZIONAMENTO ATTIVO Informazioni fornite a norma dell', paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3677/86 >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO X INF 1 Originale N. A 000000 PERFEZIONAMENTO ATTIVO BOLLETTINO DI INFORMAZIONI >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO XI ESEMPI DI CALCOLO RELATIVI ALLA RIPARTIZIONE DELLE MERCI D'IMPORTAZIONE TRA I PRODOTTI COMPENSATORI (Articoli da 56 a 59) >INIZIO DI UN GRAFICO> >FINE DI UN GRAFICO> INTRODUZIONE ALL'ALLEGATO XI 1. Il presente allegato è stato redatto per facilitare l'applicazione degli articoli da 56 a 59. 2. Da notare che la ripartizione delle merci d'importazione tra i prodotti compensatori deve essere effettuata soltanto nei casi in cui la determinazione dell'importo dell'obbligazione doganale ai sensi dell' del regolamento (CEE) n. 1999/85 la comporti. Pertanto: - quando tutti i prodotti compensatori ricevano una destinazione doganale che non implica la riscossione dei dazi all'importazione, oppure - quando la riscossione di dazi all'importazione si riferisce soltanto ai prodotti compensatori che beneficiano della tassazione di cui all' del regolamento (CEE) n. 1999/85, dette modalità di calcolo non vengono applicate. 3. La quantità di prodotti compensatori da ottenere è determinata in funzione dei tassi di rendimento indicati nell'autorizzazione. 4. L'aggiunta di merci comunitarie durante il processo di fabbricazione non viene presa in considerazione non avendo alcuna influenza sulla ripartizione stessa delle merci d'importazione tra i prodotti compensatori. I. Chiave quantitativa (prodotti compensatori) a) Merci d'importazione: 100 kg A b) Prodotti ottenuti: 90 kg B c) Obbligazione doganale sorta per: 10 kg B d) Quantitativo di merci d'importazione corrispondente al quantitativo di B per il quale è sorta l'obbligazione doganale: 10/90 × 100 kg = 11,11 kg A II. Con l' del regolamento (CEE) n. 1999/85 Chiave quantitativa (merci d'importazione) a) Merci d'importazione: 100 kg A b) Prodotti ottenuti o da ottenere: 80 kg B, in cui si ritrovano 80 kg A 10 kg C, in cui si ritrovano 10 kg A 5 kg D, in cui si ritrovano 5 kg A (D è compreso nell'elenco dell') Totale: 95 kg A c) Base di ripartizione in kg A: B: 80/95 × 100 kg = 84,21 kg C: 10/95 × 100 kg = 10,53 kg D: 5/95 × 100 kg = 5,26 kg Totale: 100 kg d) Obbligazione doganale sorta per: 10 kg B e) Quantitativo di merci d'importazione corrispondente al quantitativo di B per il quale è sorta un'obbligazione doganale in seguito all'immissione in libera pratica di 30 kg B: 10/80 × 84,21 kg = 10,53 kg A f) Parte di D che può beneficiare della tassazione di cui agli : Conformemente all', paragrafo 1, lettera a), primo trattino, la tassazione «specifica» del prodotto D viene calcolata al massimo per la parte del prodotto D che corrisponde, proporzionalmente alla parte esportata degli altri prodotti compensatori (non compresi nell'elenco). - Quantitativo di prodotti in kg A: B: 70 kg = 70/80 × 84,21 = 73,68 kg A C: 10 kg = 10/10 × 10,53 = 10,53 kg A Totale: 84,21 kg A - Percentuale esportata: [84,21: (100 - 5,26)]: × 100 % = 88,89 % - Tassazione : 88,89 % × 5 kg D = 4,44 kg D - Tassazione : 5 kg - 4,44 kg = 0,56 kg D g) Quantitativo di merci d'importazione corrispondente al quantitativo di D per il quale è sorta un'obbligazione doganale: 4,44 kg D () + 0,56 kg D () 5 kg D 5 × 5,26/5 = 5,26 kg A III. Senza l' del regolamento (CEE) n. 1999/85 Chiave quantitativa (merci d'importazione) a) Merci d'importazione: 100 kg A b) Prodotti ottenuti o da ottenere: 80 kg B, in cui si ritrovano 80 kg A 10 kg C, in cui si ritrovano 10 kg A 5 kg D, in cui si ritrovano 5 kg A Totale: 95 kg A c) Base di ripartizione in kg A: B: 80/95 × 100 kg = 84,21 kg C: 10/95 × 100 kg = 10,53 kg D: 5/95 × 100 kg = 5,26 kg Totale: 100 kg d) Obbligazione doganale sorta per: 10 kg B e) Quantitativo di merci d'importazione corrispondente al quantitativo di B per il quale è sorta un'obbligazione doganale in seguito all'immissione in libera pratica di 30 kg B: 10/80 × 84,21 kg = 10,53 kg A IV. Con l' del regolamento (CEE) n. 1999/85 Chiave valore a) Merci d'importazione: 100 kg A b) Quantità e valori dei prodotti ottenuti o da ottenere: 80 kg B a 20 ECU/kg = 1 600 ECU 10 kg C a 12 ECU/kg = 120 ECU 5 kg D a 5 ECU/kg = 25 ECU (D è compreso nell'elenco dell') Totale: 1 745 ECU c) Base di ripartizione in kg A: B: 1 600/1 745 × 100 kg = 91,69 kg C: 120/1 745 × 100 kg = 6,88 kg D: 25/1 745 × 100 kg = 1,43 kg Totale: 100 kg d) Obbligazione doganale sorta per: 1. 10 kg B 2. 5 kg D e) Quantitativo di merci d'importazione corrispondente al quantitativo di B per il quale è sorta un'obbligazione doganale: 10/80 × 91,69 kg = 11,46 kg A f) Parte di D che può beneficiare della tassazione degli /20: Conformemente all', paragrafo 1, lettera a), primo trattino, la tassazione «specifica» del prodotto D viene calcolata al massimo per la parte del prodotto D che corrisponde proporzionalmente alla parte esportata degli altri prodotti compensatori (non compresi nell'elenco). - Valore della parte di prodotti compensatori esportati: B: 70 × 20 ECU = 1 400 ECU C: 10 ×12 ECU = 120 ECU Totale: 1 520 ECU - Percentuale esportata: (1 520/(1 745 - 25)) × 100 % = 88,37 % - Tassazione : 88,37 % × 5 kg = 4,42 kg D = 3,26 × 1,43/5 = 0,93 kg A - Tassazione : 5 kg - 4,42 kg = 0,58 kg D g) Quantitativo di merci d'importazione corrispondente al quantitativo di D per il quale è sorta un'obbligazione doganale: 4,42 kg D () + 0,58 kg D () 5 kg × 25/1 745 = 1,43 kg A V. Senza l' del regolamento (CEE) n. 1999/85 Chiave valore a) Merci d'importazione: 100 kg A b) Quantità e valori dei prodotti ottenuti o da ottenere: 80 kg B a 20 ECU/kg = 1 600 ECU 10 kg C a 12 ECU/kg = 120 ECU 5 kg D a 5 ECU/kg = 25 ECU Totale: 1 745 ECU c) Base di ripartizione in kg A: B: 1 600/1 745 × 100 kg = 91,69 kg C: 120/1 745 × 100 kg = 6,88 kg D: 25/1 745 × 100 kg = 1,43 kg Totale: 100 kg d) Obbligazione doganale sorta per: 10 kg B e) Quantitativo di merci d'importazione corrispondente al quantitativo di B per il quale è sorta un'obbligazione doganale: 10/80 × 91,69 kg = 11,46 kg A
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