Art. 71
1. Quando i prodotti compensatori o le merci tal quali siano posti in zona franca o vincolati ad uno dei regimi
In vigore dal 24 nov 1986
doganali di cui all', paragrafo 2, lettera a), b) o d), o all', paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento di base, il riquadro riservato alla designazione delle merci nel documento relativo a detto regime o in quello utilizzato in zona franca o in un altro riquadro all'uopo indicato, reca una delle seguenti diciture:
Mercancías PA
A.F.-varer
A.V.-Waren
AAìðïñaaìáôá ET
I.P. goods
Marchandises PA
Merci PA
AV-goederen
Mercadorias PA
2. Quando le merci d'importazione formino oggetto di misure specifiche di politica commerciale, e tali misure continuino ad essere applicabili all'atto del vincolo di dette merci, sia tal quali, sia in forma di prodotti compensatori, ad uno dei regimi di cui all' del regolamento di base, o all'atto del loro deposito in zona franca, la dicitura di cui al paragrafo 1 deve essere completata da una delle seguenti diciture:
Politica comercial
Handelspolitik
AAìðïñéêÞ ðïëéôéêÞ
Commercial policy
Politique commerciale
Politica commerciale
Handelspolitiek
Storico versioni
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