Art. 70
In vigore dal 24 nov 1986
1. La comunicazione di cui all' del regolamento di base dev'essere trasmessa alla Commissione nel corso del mese che segue quello del rilascio dell'autorizzazione.
2. Se l'autorizzazione è rilasciata in conformità dell' del regolamento di base, si applica il termine di cui al paragrafo 1.
Se l'autorità doganale ritiene inopportuno rilasciare l'autorizzazione prima di una consultazione a livello comunitario, comunica subito alla Commissione gli estremi della domanda.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a) le informazioni figuranti nell'allegato VIII per ogni autorizzazione, quando il valore delle merci d'importazione superi, per operatore e per anno civile, i limiti di cui all'; una comunicazione non è necessaria quando l'autorizzazione di perfezionamento attivo sia rilasciata sulla base di una o più condizioni economiche contrassegnate con i codici seguenti: 6107, 6201, 6202, 6301, 6302, 6303;
b) le informazioni figuranti nell'allegato IX per ogni domanda di autorizzazione respinta, non essendo state reputate soddisfatte le condizioni economiche;
4. Le comunicazioni di cui al paragrafo 3 sono effettuate nel corso del mese che segue quello del rilascio dell'autorizzazione o quello in cui è stata respinta la relativa domanda. Esse sono trasmesse dalla Commissione agli altri Stati membri e sono esaminate dal comitato dei regimi doganali economici quando diano luogo ad osservazioni da parte di uno Stato membro o del presidente dello stesso comitato.
CAPITOLO II
SCAMBIO D'INFORMAZIONI TRA LE AUTORITÀ DOGANALI
Storico versioni
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