Art. 69
In vigore dal 24 nov 1986
L'autorità doganale annota la domanda di rimborso sulla base della verifica effettuata, informa il titolare dell'autorizzazione del risultato della verifica e conserva la domanda e i documenti ad essa relativi per almeno tre anni civili a decorrere dalla fine dell'anno nel corso del quale essa delibera sulla domanda. Tuttavia, l'autorità può decidere che i documenti relativi alla domanda vengano conservati dal titolare dell'autorizzazione. In tal caso questi documenti devono essere conservati durante lo stesso periodo.
TITOLO V
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
CAPITOLO I
COMUNICAZIONI PREVISTE NEL QUADRO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE
Storico versioni
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