Art. 66
In vigore dal 24 nov 1986
1. Il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione al titolare dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, all'autorità doganale dello Stato membro di cui all', paragrafo 1, del regolamento di base, da parte dello stesso titolare dell'autorizzazione, di una domanda, in appresso denominata «domanda di rimborso». La domanda va fatta in duplice copia.
2. L'autorità doganale può autorizzare la compilazione della domanda di rimborso con il sistema informatizzato o in altra forma da essa stabilita.
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