Art. 59

Art. 59

In vigore dal 24 nov 1986
1. Il metodo della chiave valore si applica in conformità delle disposizioni del presente articolo in tutti i casi in cui non possano applicarsi gli . Tuttavia, d'accordo col titolare dell'autorizzazione e per ragioni di semplificazione, l'autorità doganale può applicare il metodo della chiave quantitativa (merci d'importazione) invece del metodo della chiave valore, quando l'applicazione di uno o dell'altro metodo dà risultati similari. 2. Per determinare le quantità di merci d'importazione usate nella fabbricazione di ciascun tipo di prodotto compensatore, si applica, successivamente, alle quantità totali di merci d'importazione un coefficiente corrispondente al rapporto tra il valore di ciascun prodotto compensatore e il valore totale di detti prodotti, stabilito in conformità del paragrafo 3. 3. Il valore di ciascun prodotto compensatore da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione della chiave valore è: - il prezzo di vendita, recente, nella Comunità di prodotti indentici o similari, a condizione che esso non sia influenzato da legami tra acquirente e venditore, o, ove non si conosca tale prezzo, - il prezzo di vendita nella Comunità «franco fabbrica», recente, a condizione ch'esso non sia influenzato da legami tra acquirente e venditore. Se il valore non può essere determinato applicando le disposizioni del comma precedente, esso è determinato dall'autorità doganale ricorrendo a mezzi ragionevoli. 4. La quantità di merci d'importazione, corrispondente alla quantità di prodotti compensatori per la quale è nata un'obbligazione doganale, è stabilita applicando alla quantità di merci d'importazione usate nella fabbricazione di detto prodotto, calcolata in conformità del paragrafo 2, il coefficiente stabilito alle condizioni di cui all'.
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