Art. 54

Art. 54

In vigore dal 24 nov 1986
1. In caso di immissione in libera pratica in uno Stato membro diverso da quello in cui il regime è stato autorizzato di merci tal quali o di prodotti compensatori, lo Stato membro nel quale le merci sono immesse in libera pratica: - riscuote i dazi all'importazione diversi da quelli di cui al secondo trattino, che sono indicati sul bollettino INF 1 previsto dall', conformemente alle modalità ivi indicate; - applica l'importo compensativo monetario eventualmente in vigore al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica fatto salvo l' del regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (1). Tale importo, in caso di immissione in libera pratica di merci tal quali, è quello applicabile a queste merci e, in caso di immissione in libera pratica di prodotti compensatori, quello applicabile a questi prodotti. 2. In caso di esportazione, quale definita all', paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3154/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, recante modalità per l'applicazione amministrativa degli importi compensativi monetari (2), lo Stato membro d'esportazione applica gli importi compensativi monetari conformemente alle disposizioni degli di detto regolamento.
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