Art. 47

Art. 47

In vigore dal 24 nov 1986
1. Sempreché non venga pregiudicata la regolarità delle operazioni, l'autorità doganale permette, a richiesta dell'interessato e alle condizioni da essa stabilite, che: a) la dichiarazione di immissione in libera pratica non contenga alcune delle indicazioni previste; b) sia presentato, al posto della dichiarazione, un documento commerciale o amministrativo corredato di una domanda di immissione in libera pratica, firmata dal dichiarante; c) l'immissione in libera pratica di prodotti compensatori o di merci tal quali abbia luogo senza che tali merci o prodotti le vengano presentati e prima della presentazione della dichiarazione. 2. Quando è autorizzata la procedura semplificata di cui al paragrafo 1, lettera c), il titolare dell'autorizzazione è tenuto: a) ad informare l'autorità doganale, prima dell'uscita delle merci dai suoi locali, nella forma e secondo le modalità da essa stabilite, degli svincoli imminenti e/o a fornirle tutte le informazioni che essa reputi necessarie per poter esercitare, all'occorrenza, il suo diritto di visita; b) a iscrivere i prodotti compensatori o le merci tal quali nelle proprie scritture. L'iscrizione avviene nella forma e secondo le modalità stabilite dall'autorità doganale. Essa deve comportare l'indicazione della data alla quale tale operazione ha luogo; essa può essere sostituita da ogni altra formalità, definita dall'autorità doganale, che presenti garanzie analoghe; c) a tenere a disposizione dell'autorità doganale tutti i documenti relativi all'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori o delle merci tal quali e segnatamente i certificati di importazione previsti nel quadro della politica agricola comune o i documenti previsti nel quadro della politica commerciale comune. 3. L'autorità doganale rifiuta l'autorizzazione a beneficiare della procedura semplificata di cui al paragrafo 1 alle persone: a) che non offrono tutte le garanzie necessarie per il buono svolgimento delle operazioni di perfezionamento; b) le cui scritture non consentano all'autorità doganale, quando ci si avvalga della procedura semplificata di cui al paragrafo 1, lettera c), di controllare le operazioni di perfezionamento. L'autorità doganale può rifiutare l'autorizzazione alle persone che non effettuino di frequente operazioni di perfezionamento.
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