Art. 37 · 1. Quando si ricorra al traffico triangolare e le merci d'importazione:

Art. 37

1. Quando si ricorra al traffico triangolare e le merci d'importazione:

In vigore dal 24 nov 1986
a) siano soggette ai dazi doganali, alle tasse di effetto equivalente o alle imposizioni istituite nel quadro della politica agricola comune o dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli o previsti, se del caso, in un atto di adesione, in caso di scambi tra lo Stato membro di esportazione e lo Stato membro d'importazione, o b) diano luogo, nel quadro degli scambi di cui alla lettera a), alla concessione d'importi istituiti nel quadro della politica agricola comune o dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli o previsti, se del caso, in un atto di adesione, queste imposizioni e importi sono applicati come se le merci d'importazione fossero state: - spedite dall'esportatore dei prodotti compensatori dello Stato membro d'esportazione verso lo Stato membro d'importazione, e - introdotte nello Stato membro d'importazione in provenienza dallo Stato membro d'esportazione, dalla persona in nome e per conto della quale la dichiarazione di vincolo al regime delle merci d'importazione è effettuata. 2. Le imposizioni o gli importi di cui al paragrafo 1 sono applicati dallo Stato membro d'importazione al momento del vincolo delle merci d'importazione al regime e dallo Stato membro d'esportazione al momento dell'appuramento del regime. 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, gli elementi da prendere in considerazione sono quelli in vigore all'atto dell'accettazione della dichiarazione di vincolo al regime delle merci d'importazione.
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