Art. 25

Art. 25

In vigore dal 24 nov 1986
1. La dichiarazione incompleta, il documento commerciale o amministrativo e l'iscrizione nelle scritture di cui all' devono contenere almeno le indicazioni necessarie per identificare le merci. L'accettazione della dichiarazione incompleta o del documento commerciale o amministrativo da parte dell'ufficio doganale o l'iscrizione nelle scritture hanno lo stesso valore giuridico dell'accettazione della dichiarazione di cui all' o all'. Se del caso viene effettuata una visita delle merci sulla base delle indicazioni figuranti nella dichiaranzione incompleta, nel documento commerciale o amministrativo o nelle scritture. Nei casi di cui all', paragrafo 1, lettera c), l'iscrizione delle merci nelle scritture ha valore di svincolo. 2. La dichiarazione complementare o la dichiarazione relativa alle merci che formano oggetto dell'autorizzazione di cui all', paragrafo 1, dev'essere presentata all'ufficio doganale competente ovvero i documenti mancanti di cui all', paragrafo 1, lettera a), devono essere forniti, nei termini stabiliti dall'autorità doganale e, al più tardi, all'atto della presentazione del conto di appuramento. L'accettazione della dichiarazione non ha lo stesso valore giuridico dell'accettazione della dichiarazione di cui all' o all'. 3. L'autorità doganale può ammettere che la dichiarazione o la dichiarazione complementare rivesta carattere globale, periodico o riepilogativo.
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