Art. 23
In vigore dal 24 nov 1986
1. Le disposizioni dell', paragrafi 3, 4 e 5, e degli articoli da 5 a 10 del regolamento (CEE) n. 1751/84 della Commissione, del 13 giugno 1984, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio relativo al regime dell'ammissione temporanea (5), si applicano mutatis mutandis.
2. L'accettazione di una delle dichiarazioni di cui all' o all' è subordinata ad un'autorizzazione di perfezionamento attivo. In casi eccezionali, debitamente giustificati, l'autorità doganale può tuttavia accettare la dichiarazione di cui sopra senza che sia stata rilasciata la predetta autorizzazione, sempreché la domanda sia stata fatta anteriormente all'accettazione.
Sezione 2
Procedure semplificate
Storico versioni
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