Art. 7
In vigore dal 24 nov 1986
Le informazioni individuali ottenute nel corso dell'indagine possono essere utilizzate esclusivamente a fini statistici. Il loro impiego ad altri fini, in particolare di carattere fiscale, nonché la comunicazione a terzi sono vietati.
In caso di infrazione all'obbligo del segreto sulle informazioni raccolte, previsto al primo comma, gli Stati membri e la Commissione prendono i provvedimenti previsti per sanzionarla.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:3605:oj#art-7