Art. 1

Art. 1

In vigore dal 24 nov 1986
Si ritiene che le catture di aringhe nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII b, c eseguite da parte di navi battenti bandiera dell'Irlanda o registrate nell'Irlanda hanno esaurito i contingenti assegnati all'Irlanda per il 1986. La pesca dell'aringa nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII b, c eseguita da parte di navi battenti bandiera dell'Irlanda o registrate nell'Irlanda è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di queste popolazioni da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.
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