Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 765/86 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 765/86 è modificato come segue:

In vigore dal 20 nov 1986
1) All', il testo del paragrafo 1, è sostituito dal seguente testo: « 1. Si procede, sino al 31 dicembre 1986 ed alle condizioni previste dal presente regolamento, alla vendita di burro acquistato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 ed in giacenza da almeno 18 mesi il giorno del prelievo e fabbricato anteriormente al 1o aprile 1986 ». 2) All'articolo 20 è aggiunto il seguente paragrafo 3: « 3. Il contratto di vendita è concluso al più tardi il 31 dicembre 1986 ». 3) All'articolo 9, paragrafo 4, i termini « regolamento (CEE) n. 3598/85 » sono sostituiti da « regolamento (CEE) n. 1057/86 ». 4) All'articolo 10, paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente testo: « L'aggiudicatario effettua il prelievo del burro attribuito entro un termine: - di 15 mesi, se si tratta di una vendita sino a 150 000 t di burro; - di 18 mesi, se si tratta di una vendita superiore a 150 000 t di burro, a decorrere dalla data del contratto di vendita ». 5) All'articolo 11, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo: « 3. L'accettazione da parte dei servizi doganali della dichiarazione di esportazione del burro di cui al presente articolo deve avvenire nello Stato membro in cui il burro è stato svincolato dall'ammasso e nei termini indicati nell'articolo 10, paragrafo 1, primo comma ». 6) All'articolo 12, il testo del paragrafo 7 è sostituito dal seguente testo: « 7. L'accettazione da parte dei servizi doganali della dichiarazione di esportazione del burro trasformato conformemente al presente articolo deve avvenire nello Stato membro in cui il burro è stato trasformato e nei termini indicati nell'articolo 10, paragrafo 1, primo comma ». 7) Il testo dell'articolo 15 è sostituito dal seguente testo: « Articolo 15 La consegna verso il paese di destinazione deve avvenire nei termini indicati nell'articolo 10, paragrafo 1, primo comma ».
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