Art. 5 · 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

Art. 5

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

In vigore dal 19 nov 1986
- i quantitativi di succo d'arancia per i quali sono stati chiesti titoli d'importazione, - il paese d'origine ripartiti secondo la nomenclatura della tariffa doganale comune. Tale comunicazione viene effettuata periodicamente, come indicato qui di seguito: - ogni mercoledì per le domande presentate il lunedì e il martedì, - ogni venerdì per le domande presentate il mercoledì e il giovedì, - ogni lunedì per le domande presentate il venerdì della settimana precedente. Se in uno dei periodi di cui al primo comma non è stata presentata alcuna domanda di titolo d'importazione, lo Stato membro in questione ne informa la Commissione mediante telescritto inviato nei giorni suindicati. 2. Ogni lunedì gli Stati membri trasmettono alla Commissione gli originali dei documenti specificati nell', paragrafo 1, primo trattino.
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