Art. 2
In vigore dal 19 nov 1986
1. Il rilascio del titolo d'importazione è subordinato alla costituzione di una cauzione di 2 ECU/100 kg netti. La cauzione rimane totalmente o parzialmente incamerata se durante il periodo di validità del titolo l'immissione in libera pratica non è effettuata o è effettuata parzialmente.
2. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche contenute nel presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3183/80.
3. I titoli d'importazione sono validi per tre mesi a decorrere dalla data del rilascio.
Storico versioni
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