Art. 4

Art. 4

In vigore dal 18 nov 1986
1. L'importo stimato del premio erogabile per singola femmina diversa dalle pecore che danno diritto al premio e per singola regione nelle zone di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 872/84 è il seguente: 1.2 // Regione // Importo stimato del premio erogabile per femmina della specie ovina diversa dalle pecore che danno diritto al premio in ECU // 5 // 6,460. 2. In applicazione dell', paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1837/80 e fatto salvo l' del presente regolamento, l'acconto che gli Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori di femmine della specie ovina diverse dalle pecore che danno diritto al premio situati nelle zone agricole svantaggiate di cui al paragrafo 1 è fissato come segue: 1.2 // Regione // Acconto del premio erogabile per femmina della specie ovina diversa dalle pecore che danno diritto al premio in ECU // 5 // 3,233.
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