Art. 8

Art. 8

In vigore dal 17 nov 1986
Gli Stati membri prendono, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, le misure necessarie per: - accertarsi dell'effettiva e regolare esecuzione delle operazioni finanziate dalla Comunità, - prevenire le irregolarità, - recuperare le somme perdute a seguito di irregolarità o negligenze. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie e prendono le misure atte ad agevolare i controlli che la Commissione ritenga utili nel quadro della gestione del finanziamento comunitario, ivi comprese le verifiche sul posto. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure all'uopo prese.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:3529:oj#art-8