Art. 5

Art. 5

In vigore dal 17 nov 1986
1. L'azione comunitaria è prevista per una durata di cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 1987. 2. La Comunità partecipa a questa azione nei limiti degli stanziamenti appositamente iscritti nel bilancio delle Comunità europee e secondo le modalità previste dal presente regolamento. Il costo previsionale dell'azione a carico della Comunità - per la durata prevista - ammonta a 20 milioni di ECU. 3. Anteriormente al 1o luglio 1989 e in base alle relazioni 1987 e 1988 di cui all', il Consiglio procede, su proposta della Commissione, ad un riesame degli aspetti finanziari del presente regolamento. 4. Prima della scadenza del periodo di cui al paragrafo 1, il Consiglio procede, su proposta della Commissione, ad un riesame del presente regolamento.
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