Art. 9 · 1. Il comitato viene consultato in virtù 8: 8

Art. 9

1. Il comitato viene consultato in virtù 8: 8

In vigore dal 17 nov 1986
- sui bilanci periodici di cui all'; - sulle esperienze e sui progetti di cui all', anteriormente a qualsiasi decisione della Commissione in merito al loro finanziamento; - sull'evoluzione delle attività di coordinamento e di supervisione dell'azione di cui all'. 2. Il comitato può prendere in esame, in virtù dell', ogni altro problema riguardante il campo di applicazione del presente regolamento sollevato dal presidente, sia ad iniziativa di questo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
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