Art. 2
1. L'azione è intesa ad aiutare gli Stati membri:
In vigore dal 17 nov 1986
- a redigere, in base ad una metodologia comune, un inventario periodico dei danni cagionati alle foreste soprattutto dall'inquinamento atmosferico;
- a creare o completare, in modo coordinato ed armonico, la rete di posti d'osservazione necessaria per redigere tale inventario.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati raccolti dalla rete dei posti di osservazione.
3. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare quelle relative alla raccolta, alla natura e alla comparabilità dei dati dell'inventario, sono adottate secondo la procedura prevista all'.
Storico versioni
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