Art. 1

Art. 1

In vigore dal 13 nov 1986
Si ritiene che le catture di merluzzo bianco e d'« altre specie » nelle acque delle divisioni CIEM I e II (acque norvegesi a nord del 62o di latitudine nord) eseguite da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate nella Francia hanno esaurito i contingenti assegnati alla Francia per il 1986. Nelle acque delle divisioni CIEM I e II (acque norvegesi a nord del 62o di latitudine nord) è proibita la pesca del merluzzo bianco e d'« altre specie » eseguita da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate nella Francia, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di queste popolazioni da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
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