Art. 1 · L'allegato del regolamento (CEE) n. 2167/83 è modificato come segue:

Art. 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2167/83 è modificato come segue:

In vigore dal 12 nov 1986
1. Nel punto 1), categoria I, il testo della lettera e) è sostituito dal seguente testo: « e) iogurt zuccherato, o al cacao, o aromatizzato alla frutta, contenente almeno l'85 % in peso di latte intero, o alla polpa di frutta, contenente almeno l'80 % in peso di latte intero »; 2. nel punto 1), categoria II, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente testo: « d) iogurt zuccherato, o al cacao, o aromatizzato alla frutta, contenente almeno l'85 % in peso di latte parzialmente scremato o alla polpa di frutta, contenente almeno l'80 % in peso di latte parzialmente scremato ».
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