Art. 6

Art. 6

In vigore dal 10 nov 1986
La Commissione contabilizza gli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli e li informa senza indugio, sulla scorta delle notifiche pervenute, dello stato di utilizzazione delle riserve. Essa informa gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1987, della consistenza della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell'. Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.
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