Art. 1

Art. 1

In vigore dal 10 nov 1986
In deroga all'articolo 41, paragrafo 5, quarto comma, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 337/79 per la campagna 1985/1986, le percentuali della produzione di vino da tavola da consegnare alla distillazione di cui al suddetto articolo sono adottate anteriormente al 30 aprile 1986.
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