Art. 2

Art. 2

In vigore dal 10 nov 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile dal 3 novembre 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8. (3) GU n. L 221 del 18. 8. 1984, pag. 28. (4) GU n. L 95 del 10. 4. 1986, pag. 17. (5) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:3425:oj#art-2