Art. 1

Art. 1

In vigore dal 7 nov 1986
Si ritiene che le catture di nasello nelle acque della divisione CIEM II a (zona CE), IV (zona CE) eseguite da parte di navi battenti bandiera della Germania o registrate nella Germania hanno esaurito il contingente ad essa assegnato per il 1986. La pesca del nasello nelle acque della divisione CIEM II a (zona CE), IV (zona CE) eseguita da parte di navi battenti bandiera della Germania o registrate nella Germania, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento è proibita.
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