Art. 5

Art. 5

In vigore dal 3 nov 1986
Gli Stati membri trasferiscono alla riserva, entro il 1o settembre 1987, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale, che, alla data del 15 agosto 1987, ecceda il 20 % del quantitativo iniziale. Essi possono trasferire una quantità maggiore, se vi è ragione di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o settembre 1987, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 agosto 1987 incluso e imputate al contingente comunitario, nonché eventualmente la frazione della propria quota iniziale trasferita nella riserva.
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