Art. 3

Art. 3

In vigore dal 3 nov 1986
1. Se la quota iniziale di uno Stato membro, fissata all', paragrafo 2, o questa stessa quota diminuita della frazione riservata nella corrispondente riserva, qualora sia stato applicato l', viene utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 15 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta. 2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota, esso procede, secondo le condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 7,5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva stessa lo permetta. 3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota, esso procede, secondo le condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza. Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva. 4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi, se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione sui motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:3387:oj#art-3