Art. 1
In vigore dal 3 nov 1986
1. Dal 1o novembre 1986 al 31 ottobre 1987 è aperto nella Comunità a Dieci un contingente tariffario comunitario di 50 000 ettolitri per i seguenti prodotti originari della Tunisia:
1.2 // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // // // 22.05 // Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle): // // C. altri: // // - Vini con le seguenti denominazioni di origine: // // Coteaux de Tebourba, Sidi-Salem, Kelibia, Thibar, Mornag, grand cru Mornag, con gradazione alcolica effettiva non superiore a 15 % vol e presentati in recipienti contenenti due litri o meno // //
2. Nei limiti del contingente tariffario di cui al paragrafo 1, i dazi della tariffa doganale comune applicabili a tali vini sono sospesi completamente.
3. Sono ammessi al beneficio del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 i vini prodotti a partire dalla raccolta 1977.
4. I vini in questione sono soggetti al rispetto del prezzo franco di riferimento.
I vini in questione sono ammessi al beneficio di detto contingente tariffario a condizione del rispetto dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 337/79.
5. All'importazione, ciascuno di questi vini deve essere accompagnato da un certificato di denominazione d'origine rilasciato dalle competenti autorità tunisine, conformemente al modello allegato al presente regolamento, nel quale deve essere attestato, nella rubrica n. 16, che i vini in oggetto sono prodotti a partire dalla raccolta 1977. Il modello di certificato riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2730/85 (1) può tuttavia essere accettato fino al 31 ottobre 1987.
Storico versioni
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