Art. 1 · Il testo dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2262/84 è sostituito dal testo seguente:

Art. 1

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2262/84 è sostituito dal testo seguente:

In vigore dal 3 nov 1986
« 5. Per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1o novembre 1984, le spese effettive dell'agenzia sono coperte dal bilancio generale delle Comunità europee in ragione - del 100 % per i primi tre anni, entro i limiti di una somma globale di 14 milioni di ECU per l'agenzia costituita in Italia e di 7 milioni di ECU per l'agenzia costituita in Grecia; - del 50 % per il quarto anno. Per quanto riguarda la Spagna e il Portogallo, dal 1o marzo 1986 al 31 ottobre 1988, le spese effettive dell'agenzia sono coperte dal bilancio generale delle Comunità europee in ragione del 100 % entro i limiti di una somma globale di 9,3 milioni di ECU per la Spagna e 4,7 milioni di ECU per il Portogallo. Gli Stati membri hanno la facoltà, a condizioni da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, di coprire una parte dell'onere finanziario a loro carico mediante una trattenuta sugli aiuti comunitari concessi nel settore dell'olio d'oliva. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta, anteriormente al 1o gennaio 1988, il metodo di finanziamento delle spese in questione a decorrere dalla campagna 1988/1989. »
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