Art. 1
In vigore dal 3 nov 1986
A decorrere dal 7 novembre 1986, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3599/85, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dell'Uruguay:
1.2 // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // // // 41.02 (Codici Nimexe 41.02-21, 28, 31, 32, 35, 37, 98) // Cuoio e pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini, preparati, esclusi quelli delle voci nn. 41.06 e 41.08: ex C. altri cuoi e pelli, esclusi i cuoi e le pelli semplicemente conciati // //
Storico versioni
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