Art. 2

Art. 2

In vigore dal 31 ott 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 21. (2) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (3) GU n. L 87 del 2. 4. 1986, pag. 1. (4) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 21.
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