Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1183/86 è modificato come segue:
In vigore dal 30 ott 1986
1. Nell'articolo 3, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:
« 3. Tuttavia, alle importazioni di prodotti della sottovoce 12.01 B e della voce 12.02 della tariffa doganale comune destinate a finalità diverse dall'estrazione dell'olio non si applica alcuna limitazione.
La Spagna adotta le misure necessarie per garantire che i prodotti in questione siano effettivamente utilizzati nel modo previsto ».
2. Nell'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma la cifra di « 200 » è sostituita da « 50 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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