Art. 1

Art. 1

In vigore dal 28 ott 1986
Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque della divisione CIEM VII a e di passera di mare nelle acque delle divisioni CIEM VII a e VII f, g eseguite da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio hanno esaurito i contingenti assegnati al Belgio per il 1986. La pesca della sogliola nelle acque della divisione CIEM VII a e della passera di mare nelle acque delle divisioni CIEM VII a e VII f, g eseguita da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di queste popolazioni da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
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