Art. 5

Art. 5

In vigore dal 27 ott 1986
Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 27 ottobre 1986. Per il Consiglio Il Presidente G. HOWE (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.
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